DELLA PROVINCIA STORICA DI CAGLIARI

Istanza Accesso agli Atti

In questa sessione FIAIP approfondisce il tema, particolarmente delicato, del rapporto con le pubbliche amministrazioni in merito all’esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990.

Occorre precisare, anzitutto, che il diritto di accesso non è esercitabile da chiunque ma solo dai soggetti portatori di “un interesse diretto, con- creto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e col- legata al documento al quale è chiesto l’accesso“ (art. 22, comma 1, lett. b) l. n. 241/1990). Pertanto, nel caso in cui un Agente Immobiliare necessiti della documentazione di un immobile al fine di avere certezza in ordine alla regolarità dello stesso, dovrà presentare istanza di accesso facendosi delegare preventivamente dal proprietario dell’immobile.

Altro aspetto rilevante è che “La ri- chiesta di accesso ai documenti deve es- sere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente” (art. 25, comma 2, l. n. 241/1990). Difatti, l’art. 24 della predetta legge statuisce che “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato del-le pubbliche amministrazioni”.
 
Premesso ciò, si intende chiarire che il termine massimo per la conclusione del procedimento in materia di accesso agli atti è di 30 giorni. In tal senso, l’art. 25, comma 4, del- la legge generale sul procedimento amministrativo dispone che “Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,  questa si intende respinta” ed il silenzio oltre il trentesimo giorno equivale al rigetto dell’istanza. La medesima norma indica il rimedio principale in caso di rigetto, stabilendo che “In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale”, ricorso che, secondo l’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo, dovrà essere presentato entro 30 giorni dal rigetto.  Ogni Agente Immobiliare che agisce in nome e per conto della parte, o che segua direttamente la parte che presenta l’istanza in autonomia, dovrà necessariamente tenere in forte considerazione il suddetto termine di trenta giorni.  Difatti, l’Adunanza Plenaria del Con- siglio di Stato, con la pronuncia n. 6/2006, ha sancito il principio secondo cui “il carattere decadenziale del termine reca in sé che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo”.
 
La mancata impugnazione del diniego (sia espresso che tacito) nel termine di 30 giorni, come previsto dal Codice, non consente alla parte istante la riproposizione della medesima a seguito della decadenza. In conclusione, pertanto, alla luce del quadro normativo sopra evidenziato, ogni volta che l’Agente Immobiliare presenta istanza di accesso agli atti per conto del proprietario dell’immobile è onerato dal dover informare celermente il cliente in caso di rigetto dell’istanza al fine di consentire a quest’ultimo di presentare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Informare correttamente il proprietario dell’immobile è assolutamente fondamentale per evitare di incorrere in responsabilità professionale, ritenendo opportuno, infine, affidarsi ad un avvocato al fine di analizzare la singola fattispecie e valutare nel caso concreto come tutelare il proprio cliente ed ottenere la documentazione richiesta nel più breve tempo possibile.